E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018 il Decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che stabilisce “il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
Alla luce di quanto disposto dal Decreto in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'indice da applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni è determinato, in via previsionale, nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi il prossimo anno.
Per quanto riguarda invece il valore definitivo dell'indicizzazione delle pensioni per l'anno 2018, è confermato il valore percentuale dell'1,1, fissato in via previsionale lo scorso anno; in questo caso, nel mese di gennaio 2019, l'Inps non procederà ad alcun recupero a titolo di conguaglio sugli assegni pensionistici.
Attualmente, con tale valore previsionale di riferimento dell'1,1% per l'anno 2019, possiamo di seguito riferire solo gli importi, perequati, rispettivamente:
• del Trattamento Minimo Inps, pari ad € 513,00;
• della Pensione Sociale Inps, pari ad € 377,43;
• dell'Assegno Sociale Inps, pari ad € 457,98.
Per il resto, Invece, dovremo attendere la definizione, da parte del Governo, del sistema di calcolo di rivalutazione che prossimamente entrerà in vigore auspicando che, anche in ragione dei contenuti dell'Accordo 2016 sulle pensioni tra governo e sindacati, venga ripristinato il meccanismo di indicizzazione introdotto dalla l. 388/2000, ben più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore (l. 147/2013).
Peraltro in queste ultime ore sembra che la rivalutazione delle pensioni sarà tagliata anche nel 2019, a partire dagli assegni che valgono 1.500-2.000 euro lordi mensili. È un'ipotesi ormai molto concreta, che dovrebbe trovare posto nel pacchetto pensioni destinato a prendere forma come emendamento alla legge di bilancio oppure come autonomo provvedimento di legge, eventualmente un decreto (la decisione politica su questo aspetto non è stata ancora presa). Lo “schema Letta” viene confermato per quanto riguarda le modalità di applicazione: la riduzione percentuale del recupero di inflazione si applica su tutto l'importo della pensione e non solo sulla quota eccedente una certa soglia. Così come è avvenuto quest'anno, come descritto nelle righe precedenti, con un tasso di inflazione registrato all'1,1 per cento: chi aveva una pensione fino a tre volte il trattamento minimo Inps (che vale poco più di 500 euro al mese) se l'è visto riconoscere per intero, chi si collocava tra 3 e 4 volte al 95 per cento e così via con percentuali che scendevano progressivamente al 75, al 50 e al 45 per chi percepiva più di 6 volte il trattamento minimo. Quindi coloro che ricevevano un assegno di poco superiore ai 3 mila euro lordi mensili hanno avuto un aumento dello 0,495 per cento invece che dell'1,1. Su questo punto il nostro Segretario Confederale Ignazio Ganga è intervenuto su diversi quotidiani ribadendo in merito il nostro assoluto dissenso. Si allegano in pdf gli articoli.