12/10/2017
D.L. 509/94 e 103/96
L'Inps, con circolare n° 140 del 12 ottobre 2017 ha sciolto le ultime riserve in materia di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 n° 232/16.
L'art. 1 della legge n° 232/16 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia anticipata, di inabilità e di reversibilità.
Il ricorso alla pensione in regime di cumulo può essere attivato dai soggetti non titolari di trattamento pensionistico diretto, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo presso una delle gestioni ovvero Casse professionali o liberi professionisti previsti dal D.L. 509/94 e dal D.L. 103/96.
Una delle difficoltà di maggior rilievo riguardava il raggiungimento del requisito anagrafico, in quanto questo può variare in riferimento agli ordinamenti presi in considerazione al fine del cumulo.
La Legge di Bilancio 2017, prevede, che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici (66 anni e 7 mesi nel 2018 adeguati alla speranza di vita e uniformati sia per i lavoratori che per le lavoratrici) e che possiedano almeno 20 anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pensionistico pro quota a carico delle gestioni Inps decorre dal primo giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati o in alternativa dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda.
Invece, per il conseguimento della pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per uomini) in cumulo, devono sussistere ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti presi in esame, come ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente o la cancellazione dagli albi professionali.
Come per la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
La ripartizione dell'onere, derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse forme assicurative che cumulano, viene effettuata tenendo conto del rapporto tra l'anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal soggetto interessato in ciascuna forma e l'anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal soggetto nelle diverse forme interessate.
La facoltà di cumulo in questione non può essere esercitata ai fini dell'assegno di invalidità.
Per quanto attiene la pensione ai superstiti, la facoltà di cumulo per la liquidazione della pensione di reversibilità, per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017, può essere esercitata anche presso gli Enti di previdenza privati.
I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Qualora risultino perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dall'art. 24 c. 6 e 7 della l. 214/11, ma non i requisiti dall'ordinamento della Cassa di previdenza per cui si chiede il cumulo, il soggetto interessato alla maturazione dei requisiti indicati dalla norma, può presentare domanda di pensione all'Inps che la inoltrerà all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria, al fine di accertare l'esistenza del diritto. Quindi, accertato il diritto a pensione, l'Ente istruttore acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo e comunica all'Inps la relativa quota di appartenenza.